Corso Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale RLS - 32 ore
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La programmazione del corso per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (D.lgs. 81/2008) - 32 ore è prevista nelle seguenti sedi formative a:
- Provincia di Brescia: - COCCAGLIO - BRESCIA - BRESCIA TRIUMPLINA - BRESCIA OBERDAN - CHIARI - PALAZZOLO SULL'OGLIO - ROVATO - ROCCAFRANCA - Regione Lombardia.
- Provincia di Milano: - MILANO GAMBARA M1 - MILANO CENISIO M5 - MONZA STADIO - MELZO - Regione Lombardia.
- Provincia di Bergamo: - CASTELLI CALEPIO - BERGAMO - GRUMELLO DEL MONTE - VILLONGO - LALLIO - DALMINE - ANTEGNATE - Regione Lombardia.
- Provincia di Verona: - BUSSOLENGO - Regione Veneto.
- Provincia di Torino: - TORINO BIXIO - Regione Piemonte.
la durata del corso è di 32 ore con assenza massima prevista del 10%, il corso di conclude con una prova finale come previsto dalla normativa. Viene rilasciato un attestato finale di abilitazione alla funzione di RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AZIENDALE, da esibire in caso di controllo degli organi di sorveglianza preposti alla sicurezza quali ASL Azienda Sanitaria Locale, SPISAL Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza sul Lavoro, Ispettorato Del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità marittime.
Quali sono le date di effettuazione dei corsi al momento in calendario e dove si svolge il corso?
BRESCIA OBERDAN - Date e orari
Il corso si divide nelle seguenti date:
da 11/11/2024
a 11/11/2024
In FAD
da 11/11/2024
a 11/11/2024
In FAD
da 18/11/2024
a 18/11/2024
In FAD
da 18/11/2024
a 18/11/2024
In FAD
da 26/11/2024
a 26/11/2024
In FAD
da 26/11/2024
a 26/11/2024
In FAD
da 03/12/2024
a 03/12/2024
In FAD
da 03/12/2024
a 03/12/2024
In FAD
Date e orari: 33
da 01/04/2024
a a 07/11/2024
In FAD
Il 08/11/2024
dalle ore 09:00
alle ore 18:00
In Aula
Date e orari: 32
Il 01/10/2024
dalle ore 14:00
alle ore 18:00
In Aula
Il 08/10/2024
dalle ore 14:00
alle ore 18:00
In Aula
Il 15/10/2024
dalle ore 14:00
alle ore 18:00
In Aula
Il 22/10/2024
dalle ore 14:00
alle ore 18:00
In Aula
Il 29/10/2024
dalle ore 14:00
alle ore 18:00
In Aula
Il 05/11/2024
dalle ore 14:00
alle ore 18:00
In Aula
Il 12/11/2024
dalle ore 14:00
alle ore 18:00
In Aula
Il 19/11/2024
dalle ore 14:00
alle ore 18:00
In Aula
Quanto costa il corso di aggiornamento per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale4 ore ?
Il costo del Corso Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale RLS - 32 ore è di € 450.00 iva esclusa comprensivo di diritti di segreteria ASL se dovuti.
E' possibile organizzare in un luogo di svolgimento diverso da quelli indicati nel paragrafo precedente il corso per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale 32 ore?
Oltre che l'organizzazione della formazione Brescia, Bergamo, Milano, Verona e Provincia, organizziamo il corso per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale anche direttamente presso le Aziende o da Enti Formativi Partner, nelle provincie di:
- Cremona
- Lecco
- Piacenza
- Padova
- Vicenza
E' possibile organizzare il corso per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale 32 ore anche in altre provincie e in altre regioni oltre a quelle descritte.
Chi è il soggetto erogatore della formazione, l’Ente Accreditato?
Il Corso è erogato da una struttura Certificata ISO 9001:2008 e Accreditata dalla Regione Lombardia ai servizi di Formazione sinonimo di qualità e competenza e C.F.A. Centro di formazione Aifos, Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro, soggetto di formazione nazionale "ope legis" .
Programma del corso per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale 32 ore
• Introduzione
• Infortuni e malattie professionali
• Incidenti e infortuni mancati
• Cenni storici sulla normativa antinfortunistica
• Il D.Lgs. 81/2008 : le novità rispetto alla normativa previgente
• I principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale
• Obblighi e responsabilità del Datore di lavoro
• RSPP : compiti, responsabilità, requisiti professionali, formazone
• Ruolo del MC
• Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori (RLS) : modalità di elezione/designazione, attribuzioni, tutele, responsabilità.
• Compiti degli addetti alla gestione dell’emergenza (antincendio, primo soccorso, evacuazione)
• Ruolo, compiti e responsabilità dei PREPOSTI
• La valutazione dei rischi : concetti di rischio, probabilità e entità del danno
• Rischi per i lavoratori legati al genere, all’età ed alla provenienza da altri paesi.
• Rischi di natura psicosociale : metodologia per la valutazione dei rischi associati allo stress lavoro-correlato
• Tutele particolari per lavoratori minorenni e per lavoratrici puerpere o in stato di gravidanza
• Sistemi di protezione collettiva e DPI
• Rischi derivanti da sovraccarico biomeccanico : la movimentazio-ne manuale dei carichi e i movimenti ripetitivi degli arti superiori.
• Metodi NIOSH, SNOOK-CIRIELLO, Check-list OCRA
• Rischi derivanti dall’uso di VDT
• I pericoli associati all’uso di preparati chimici : metodo di valutazione del rischio MOVARISCH
• Rischi da esposizione a rumore
• Rischi da esposizione a vibrazioni
• Rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti/psicotrope
• Rischi connessi all’assunzione di alcool
• Tecniche di comunicazione in materia di sicurezza
• La formazione dei lavoratori alla luce dell’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011
• Sanzioni disciplinari
• Organi di vigilanza e visita ispettiva
• Sanzioni prevenzionali e repressive (D.Lgs. 758/94 e Cod. Penale)
Cosa si rischia e quali sanzioni sono applicabili per mancata formazione figure della sicurezza?
- datore di lavoro:i datori di lavoro delle aziende designate dall’allegato II del D.lgs. 81/08 possono svolgere il ruolo di RSPP. Per farlo hanno bisogno di una formazione adeguata stabilita dalla normativa. In caso di inadempienza sono previsti l’arresto da 3 a 6 mesi o una sanzione da 2.500€ a 6.400€.
- dirigenti e preposti:la formazione per dirigenti e preposti è a carico del datore di lavoro. Le sanzioni in caso di mancata formazione sono l’arresto da 2 a 4 mesi oppure una sanzione da 1200€ a 5200€.
- RSPP – ASPP:la mancanza di formazione per RSPP o ASPP è a carico del datore di lavoro, per il quale sono previsti l’arresto fra 3 e 6 mesi oppure una sanzione tra 2.500€ e 6.400€.
- RLS:il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene scelto dai lavoratori stessi e per svolgere questo ruolo deve seguire un apposito corso di formazione a carico del datore di lavoro. In caso di inadempienza il datore di lavoro sarebbe punibile con l’arresto da 2 a 4 mesi o con una sanzione tra 1.200€ e 5.200€.
- Addetto antincendio e primo soccorso:queste figure devono essere presenti in ogni azienda in numero variabile a seconda delle dimensioni e del numero di lavoratori. Anch’esse devono ricevere una formazione per poter ricoprire tali ruoli. In caso di mancata formazione il datore di lavoro potrebbe essere arrestato per 2/4 mesi, oppure pagare una sanzione da 1.200€ a 5.200€.
- Addetti ai carrelli elevatori: l’art. 71 del D.lgs. 81/08 prevede che i lavoratori addetti alla movimentazione dei carichi ricevano un’adeguata formazione a carico del datore di lavoro. Se così non fosse quest’ultimo potrebbe trovarsi a dover pagare una sanzione fra in 2.500€ e i 6.400€, oppure essere condannato da 3 a 6 mesi di carcere.
- Lavoratori:tutti i lavoratori devono seguire un corso di formazione e informazione sui rischi dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto a fornirla a sue spese e durante l’orario di lavoro. Anche in questo caso per mancata formazione è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi, oppure una sanzione dai 1.200€ ai 5.200€.
Perché rischiare una sanzione? Come prevenire una sanzione ma, come progettare la sicurezza della propria azienda? Iniziando dalla formazione della sicurezza.
Nomina dell'RLS L'Art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che "in tutte le aziende, o unità produttive, eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" (RLS). Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale (RLST, Art. 48) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP, Art. 49). A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D.Lgs. 81/2008 prevede diverse modalità di nomina/elezione dell'RLS. Perché rischiare una sanzione? Come prevenire una sanzione ma, come progettare la sicurezza della propria azienda? Iniziando dalla formazione della sicurezza.
RLS in aziende fino a 15 lavoratori Per Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, secondo quanto previsto dall'Art. 47, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, l'RLS di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in altro modo individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo di cui agli Artt. 48 e 49 del Decreto in questione e di seguito specificato.
RLS in aziende con più di 15 lavoratori Nelle Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori e, secondo quanto stabilito dall'Art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, l'RLS eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) ed in assenza di tali rappresentanze, l'RLS eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. L'elezione del RLS, ad ogni livello, deve avvenire in un'unica giornata stabilita da opportuno Decreto così come precisato dall'Art. 47, comma 6 del D.Lgs. 81/2008: "l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma".
Numero di RLS da nominare Il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, deve essere stabilito dalla contrattazione collettiva, ma se ciò non dovesse accadere la legge predetermina il numero minimo di RLS che deve avere un'azienda in base al numero di dipendenti (Art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008):
- 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
- 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. Aziende per le quali il numero degli RLS aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro deve comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS, come stabilito dall'Art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 81/2008 o nel caso di mancata designazione o elezione indicare l'assenza del RLS in azienda (ed in tal caso si applica l'Art. 48).
Compiti dell'RLS Per quanto riguarda le "Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza", l'Art. 50 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce quanto di seguito riportato:
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva; c) consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'Art. 37; h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali , di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a). 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'Art. 26, comma 3. 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'Art. 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni. 7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza L'RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, come precisato dall'Art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (Art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008). Tale formazione deve permettere all'RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.
Durata del corso e dell'aggiornamento per l'RLS La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di un corso di aggiornamento periodico per l'RLS, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori (Art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008). La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (Art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/2008). La formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (dove presenti), durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (Art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008). A fronte di tutto ci, qualora non si dovesse procedere alla elezione del RLS, le funzioni di tale soggetto vengono esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Art. 48 D.Lgs. 81/2008) e/o dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo (Art. 49 D.Lgs. 81/2008) salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (Art. 47, comma 8, D.Lgs. 81/2008).